Articolo 204 bis - Ricorso al giudice di pace
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui allarticolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nellarticolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e proposto secondo le modalità stabilite dallarticolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dallarticolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. Allatto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità dei ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dallorgano accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e restituita al ricorrente. (1)
4. Il ricorso e, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui allarticolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dellimporto della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, allamministrazione cui appartiene lorgano accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; lamministrazione cui appartiene lorgano accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dallarticolo 208. La eventuale somma residua e restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino limporto della cauzione prestata allatto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere lapplicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui allarticolo205.
(1) Con sentenza 8 aprile 2004, n. 114, la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità del presente comma.