Polizia Locale di Cilavegna
14.02.2012 - 06:20:15
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Giudice di pace
OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

QUADRO GENERALE
In alternativa al ricorso al Prefetto e sempre che non abbiano nel frattempo provveduto al pagamento in misura ridotta, gli interessati possono proporre ricorso all’Autorità Giudiziaria entro 60 giorni.
Il Giudice di Pace, chiamato a valutare la legittimità ed il merito dell’accertamento compiuto, può esercitare sul verbale di accertamento e contestazione un controllo non meramente formale, con possibilità di confermarlo o di annullarlo. Se ritiene fondato l’accertamento e corretto il verbale, il Giudice, però, non può procedere ad una riforma, neanche parziale, del suo contenuto.
Se il ricorrente ottiene dal Giudice di Pace l’accoglimento del suo ricorso dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta nelle more del giudizio, la sentenza costituisce anche il riconoscimento del diritto ad un rimborso totale o parziale di quanto indebitamente pagato.

PRESUPPOSTI DELLA TUTELA GIUDIZIARIA
Il trasgressore e gli obbligati in solido, se non hanno provveduto al pagamento in misura ridotta ed in alternativa al ricorso al Prefetto, possono proporre ricorso avverso il verbale al Giudice di Pace.
Il ricorso al Giudice di Pace, definito comunemente anche “opposizione” in ragione della sua denominazione nella disciplina generale della depenalizzazione, rende inammissibile il ricorso al Prefetto, che non può più essere successivamente presentato.

Alternatività rispetto al pagamento in misura ridotta
Il ricorso al Giudice di Pace può essere presentato solo se il ricorrente non ha già provveduto al pagamento in misura ridotta. Tuttavia, al momento della valutazione del ricorso da parte del Giudice di Pace, se risulta che il ricorrente ha già pagato in misura ridotta, occorre distinguere:
- se ha pagato prima di presentare il ricorso, questo è inammissibile e non viene preso in considerazione nel merito;
- se ha pagato dopo la presentazione del ricorso, questo può essere valutato secondo l’ordinaria procedura, anche nel merito, perché il pagamento è privo di effetto processuale.
L’alternatività rispetto al pagamento in misura ridotta e gli effetti, che ne derivano, valgono solo per chi ha effettuato tale pagamento. L’inammissibilità conseguente al pagamento in misura ridotta effettuato prima della presentazione del ricorso, perciò, non si estende agli altri soggetti, comunque responsabili dell’illecito amministrativo, che tale pagamento non hanno effettuato.

Alternatività rispetto al ricorso al Prefetto
Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale non può essere presentato se è già stato presentato un ricorso al Prefetto.
L’inammissibilità del ricorso giudiziario conseguente alla presentazione di un ricorso al Prefetto si estende a tutti gli interessati, anche coloro, che non hanno presentato tale ricorso. Perciò, se il trasgressore ha presentato ricorso al Prefetto, l’obbligato in solido non può presentare un ricorso al Giudice di Pace per lo stesso verbale e, se lo presenta, il Giudice di Pace deve dichiararlo inammissibile.

Termini per la presentazione dell’opposizione
Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Il termine resta sospeso nel periodo di ferie degli avvocati e dei magistrati (dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno).
Il ricorso può essere presentato, depositandolo presso la Cancelleria del Giudice di Pace ovvero anche per posta.
Applicandosi le regole del processo civile, il termine indicato per la presentazione del ricorso è posto a pena di decadenza. Il ricorso presentato oltre i termini previsti, perciò, è dichiarato inammissibile dal Giudice di Pace con ordinanza.
Autorità competente a decidere
L’opposizione deve essere presentata al Giudice di Pace competente per territorio rispetto al luogo in cui è stato commesso il fatto illecito.
Per gli scopi di cui trattasi, il luogo in cui è stata commessa l’infrazione si identifica con il luogo in cui l’infrazione è stata accertata e ciò anche nel caso di infrazione avente caratteri di continuità o permanenza.

Soggetti che possono proporlo
Possono proporre ricorso al Giudice di Pace:
il trasgressore;
il proprietario del veicolo e gli altri obbligati in solido;
il responsabile della violazione commessa materialmente da un minore.
Ad essi deve, comunque, essere stato contestato o notificato il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo.

POTERI DEL GIUDICE DI PACE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO IL VERBALE
Il Codice della Strada ha disciplinato il procedimento di opposizione avverso il verbale, modellandolo in modo assai diverso dalle corrispondenti disposizioni della legge di depenalizzazione, che, tuttavia, in alcune fasi del procedimento sono applicabili anche all’opposizione di cui si parla.
Qualunque sia il valore della sanzione pecuniaria oggetto del ricorso, il giudizio di opposizione, disegnato dal Codice della Strada, non consente mai al Giudice di Pace una valutazione secondo equità.

Ambito del controllo sul fatto oggetto dell’opposizione
Il giudizio di opposizione può avere per oggetto:
sia vizi formali ed estrinseci del verbale (mancanza di motivazione, mancanza di contestazione regolare, ecc.);
sia i presupposti e l’accertamento della responsabilità del ricorrente (la violazione non è stata commessa, esistono cause di giustificazione, ecc.).
Al Giudice è concesso, perciò, sindacare il provvedimento amministrativo sia nel merito, sia nella legittimità.

Poteri del Giudice di Pace
Il Giudice di Pace, chiamato a valutare la legittimità ed il merito dell’accertamento compiuto, può esercitare sul verbale di accertamento e contestazione un controllo non meramente formale, con la possibilità di:
- confermarlo nei contenuti, mantenendo la sanzione applicata ovvero modificandone l’entità, senza possibilità, tuttavia, di scendere al di sotto del minimo edittale;
- annullarlo completamente ovvero solo in parte, disponendone la riforma anche solo per quanto riguarda la durata delle sanzioni accessorie.
Il Giudice di Pace, tuttavia, se ritiene fondato l’accertamento e corretto il verbale, non può procedere ad una riforma parziale del suo contenuto, che preveda:
- la disapplicazione delle sanzioni accessorie;
- l’esclusione della decurtazione dei punti dalla patente;
- la diminuzione dell’entità delle sanzioni applicate, scendendo al di sotto del minimo edittale.
Nella valutazione del verbale, salvo si tratti di atto inesistente, il Giudice non può rilevare d’ufficio vizi, che non sono stati eccepiti dal ricorrente nell’atto introduttivo dell’opposizione.
Il Giudice di Pace, nel decidere sull’opposizione, ha la possibilità di disapplicare i provvedimenti amministrativi “presupposti” da cui la violazione dipende.

LEGITTIMAZIONE PASSIVA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nel giudizio di opposizione ad un verbale, che applica una sanzione amministrativa, le parti sono l’Autorità Amministrativa e le persone assoggettate alla sanzione, rispetto alle quali il Giudice deve mantenersi equidistante e terzo.
La legittimazione passiva spetta all’Amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, che lo ha materialmente redatto e che ha inflitto la sanzione.
Tuttavia occorre anche segnalare che la giurisprudenza della Cassazione e la prassi amministrativa, dopo molte oscillazioni, sembrano essersi orientate nel senso che, ove venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione, la legittimazione passiva vada riconosciuta sia alle singole Amministrazioni cui appartengono gli agenti accertatori (ad esempio, Guardia di Finanza, Carabinieri, ecc.), sia al Ministero dell’Interno (e non alla Prefettura competente per territorio), che viene a costituire, così, un punto di riferimento costante per le sue specifiche competenze in materia di circolazione stradale e per i compiti di coordinamento assegnatigli dal Codice della Strada.
Per gli accertamenti compiuti da organi di polizia stradale non dipendenti dallo Stato, invece, resta ferma la legittimazione passiva delle Amministrazioni locali da cui dipendono.
In nessun caso, invece, può ritenersi parte del giudizio colui, che ha materialmente redatto il verbale, in quanto, proprio per il rapporto organico, che lo lega all’Amministrazione, solo quest’ultima è legittimata ad agire in giudizio a tutela degli interessi del suo dipendente; allo stesso modo deve escludersi che tale qualificazione possa assumere l’ufficio da cui questo direttamente dipende.
L’agente accertatore potrà essere chiamato in giudizio al massimo come testimone, per fornire chiarimenti in merito all’esatto svolgimento dei fatti.
RIMBORSO DELLA SOMMA PAGATA A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DELL’OPPOSIZIONE
Se il ricorrente, dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta nelle more del giudizio, ottiene dal Giudice di Pace l’accoglimento del suo ricorso, la sentenza costituisce anche riconoscimento del diritto ad un rimborso totale o parziale di quanto, indebitamente, egli aveva pagato. La restituzione della somma è disposta:
dall’Amministrazione destinataria dei proventi per i verbali redatti da organi di polizia stradale, che non dipendono dall’Amministrazione dello Stato;
dal Prefetto per i verbali degli organi di polizia stradale, che dipendono dallo Stato.


OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE PREFETTIZIA DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

QUADRO GENERALE
Se è stato presentato ricorso al Prefetto ed il procedimento si è concluso con l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati hanno possibilità di proporre opposizione contro l’ordinanza entro 30 giorni dalla sua notificazione, che deve essere presentata al Giudice di Pace competente per il luogo in cui è stato commesso il fatto.
Diversamente da quanto previsto per l’opposizione al verbale, il pagamento della somma richiesta nell’ordinanza-ingiunzione non esclude la possibilità di proporre ricorso entro i termini sopraindicati.
Il Giudice di Pace è chiamato a valutare la legittimità ed il merito dell’accertamento compiuto attraverso la valutazione dell’ordinanza-ingiunzione, del verbale di contestazione e, più in generale, del fatto illecito contestato.
Anche durante il giudizio di opposizione il Prefetto, che l’ha emessa, nell’esercizio della sua facoltà di autotutela, può provvedere all’annullamento od alla revoca dell’ordinanza-ingiunzione stessa.
La sentenza di rigetto del Giudice di Pace è resa esecutiva attraverso un’ordinanza-ingiunzione con la quale viene intimato al ricorrente di adempiere al pagamento della somma determinata dal Giudice di Pace ovvero, in mancanza, della somma prevista nell’ordinanza-ingiunzione opposta.

PRESUPPOSTI DELLA TUTELA GIUDIZIARIA
Se è stato presentato ricorso al Prefetto ed il procedimento si è concluso con l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati hanno possibilità di proporre opposizione contro l’ordinanza entro 30 giorni dalla sua notificazione.

Non alternatività dell’opposizione rispetto al pagamento
Diversamente da quanto previsto per l’opposizione al verbale, il pagamento della somma richiesta nell’ordinanza-ingiunzione non esclude la possibilità di proporre ricorso entro i termini sopraindicati.
In caso di accoglimento dell’opposizione la somma pagata deve essere restituita dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ovvero dall’Amministrazione cui sono devoluti i proventi derivanti dall’applicazione della sanzione.

Soggetti che possono proporla
La persona legittimata a presentare opposizione deve essere destinataria del provvedimento sanzionatorio impugnato o, comunque, del verbale di contestazione oggetto del ricorso, dal quale è derivata l’ordinanza-ingiunzione. Diversamente il ricorso è inammissibile: non ha alcuna legittimazione, infatti, chi, pur materiale autore della trasgressione, non è stato oggetto di alcuna contestazione e verso il quale la Pubblica Amministrazione non avanza alcuna pretesa.
Per le persone giuridiche la legittimazione a proporre ricorso spetta al legale rappresentante.

Termini per la presentazione dell’opposizione
L’interessato può presentare opposizione all’ingiunzione prima che il provvedimento diventi definitivo, cioè entro 30 giorni dalla sua notificazione se risiede in Italia od entro 60 se all’estero.
Il termine è posto a pena di decadenza ed è soggetto alla sospensione nel periodo di ferie dei Giudici e degli avvocati (dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno). L’opposizione può essere presentata anche per posta.
La remissione in termini è generalmente esclusa, salvo che il termine indicato nell’ordinanza-ingiunzione per proporre opposizione sia stato indicato erroneamente.

Autorità competente a decidere ed oggetto del giudizio di opposizione
L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione deve essere presentata al Giudice di Pace competente per il luogo in cui è stato commesso il fatto.
Oggetto del giudizio di opposizione è l’ordinanza-ingiunzione di rigetto di un ricorso al Prefetto ovvero quella emessa dal Prefetto per le sanzioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
La valutazione, che il Giudice compie, tuttavia, è estesa al verbale da cui l’ordinanza-ingiunzione trae origine ed al suo contenuto.
Perciò il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione ha per oggetto il fatto illecito nella sua interezza e la valutazione che di questo hanno compiuto l’organo accertatore ed il Prefetto. Il giudizio tende ad evidenziare l’esistenza di:
- possibili vizi formali ed estrinseci del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione (mancanza di motivazione, di contestazione regolare, ecc.);
- presupposti e corrette modalità di accertamento della responsabilità del ricorrente (la violazione non è stata commessa, esistono cause di giustificazione, ecc.).
Al Giudice è concesso, perciò, di sindacare il provvedimento amministrativo sia nel merito, sia nella legittimità. Egli può intervenire per annullare, in tutto od in parte, l’ordinanza-ingiunzione ovvero, pur confermandola, rideterminare l’entità della sanzione applicata.

Poteri del Giudice di Pace
Il Giudice di Pace è chiamato a valutare la legittimità ed il merito dell’accertamento compiuto attraverso la valutazione dell’ordinanza-ingiunzione, del verbale di contestazione e, più in generale, del fatto illecito contestato. Egli ha la possibilità di:
- confermarlo nei contenuti, mantenendo la sanzione applicata dal Prefetto o modificandone l’entità;
- annullare completamente l’ordinanza-ingiunzione, o solo in parte, disponendone la riforma anche solo per quanto riguarda la durata delle sanzioni accessorie.
Il Giudice di Pace tuttavia, se ritiene fondato l’accertamento e corretto il verbale, non può procedere ad una riforma parziale del contenuto dell’ordinanza-ingiunzione, che preveda la diminuzione dell’entità delle sanzioni applicate al di sotto del minimo previsto dalla legge per la violazione.
Nella valutazione del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che si tratti di atti completamente inesistenti od affetti da nullità insanabile, il Giudice non può rilevare d’ufficio vizi, che non sono stati eccepiti dal ricorrente nell’atto introduttivo dell’opposizione.

LEGITTIMAZIONE PASSIVA PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Nel procedimento promosso avverso l’ordinanza-ingiunzione la legittimazione passiva appartiene sempre al Prefetto, quale soggetto, che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il Prefetto si avvale, di norma, di un proprio funzionario delegato, che partecipa alle udienze. Tuttavia il Prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all’Amministrazione cui appartiene l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi.

MODIFICA DELL’ORDINANZA IN AUTOTUTELA DURANTE IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Anche durante il giudizio di opposizione (sempre che non sia stata pronunciata sentenza) il Prefetto, che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione può provvedere, nell’esercizio della sua facoltà di autotutela, all’annullamento od alla revoca della stessa.
L’opposizione proposta dall’interessato davanti al Giudice non priva, infatti, l’Amministrazione del potere di adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio in relazione alla stessa infrazione, rimuovendo gli elementi di illegittimità dell’atto. Unico limite è che sia, nel frattempo, intervenuta la decisione del Giudice in ordine all’opposizione proposta avverso quello precedente.
Se la rimozione del provvedimento ingiuntivo interviene in pendenza del giudizio di opposizione il Giudice deve dare atto della cessazione della materia del contendere.

ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI RIGETTO
La sentenza di rigetto del Giudice di Pace è resa esecutiva attraverso un’ordinanza-ingiunzione con la quale viene intimato al ricorrente di adempiere al pagamento della somma determinata dal Giudice ovvero, in mancanza, della somma prevista nell’ordinanza-ingiunzione opposta.
In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l’ordinanza viene iscritta a ruolo e la somma è riscossa attraverso un procedimento di esecuzione forzata.


GESTIONE IN GIUDIZIO DELLE OPPOSIZIONI A CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

QUADRO GENERALE
Il ricorso avverso il verbale ovvero quello presentato contro l’ordinanza-ingiunzione devono essere presentati nella forma del ricorso e devono contenere specifici elementi a pena di inammissibilità.
Il ricorso può essere presentato al Giudice di Pace competente per il luogo in cui è stato commesso l’illecito amministrativo, alternativamente, in due modi.
La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, salvo che il Giudice, su richiesta dell’opponente, non disponga diversamente.
Se il ricorso è stato tempestivamente proposto ed è ritenuto ammissibile il Giudice di Pace, entro 5 giorni dal suo deposito in cancelleria, emana un decreto, che fissa l’udienza di comparizione e determina l’acquisizione degli atti necessari.
Se è confermato l’accertamento dell’illecito per la determinazione dell’entità della sanzione principale il Giudice non è vincolato al limite prefissato, che condiziona l’applicazione della sanzione da parte dell’organo accertatore.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale Civile competente per territorio [Tribunale Civile di VIGEVANO (PV)].

IL RICORSO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Il ricorso avverso il verbale, ovvero quello presentato contro l’ordinanza-ingiunzione, devono essere presentati nella forma del ricorso.

Contenuto del ricorso di opposizione
Il ricorso di opposizione deve sempre contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità:
- generalità esatte del ricorrente con indicazione precisa del luogo dove risiede;
- indicazione del titolo in base al quale ricorre;
- estremi del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, fornendone numero di protocollo, Autorità, che l’ha emessa, data di emissione e di notificazione (si deve sempre allegare copia dell’ordinanza o del verbale con la prova dell’avvenuta notificazione);
- sommaria descrizione dei fatti in base ai quali è mosso il contesto con l’indicazione dell’organo accertatore o, se il ricorso è presentato contro l’ordinanza-ingiunzione, del Prefetto, che l’ha emessa;
- motivi per cui ci si oppone;
- richiesta avanzata dal ricorrente (causa pretendi) con l’indicazione delle eventuali misure cautelari immediate (sospensione dell’efficacia del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione), nonché con impugnativa delle sanzioni accessorie, anche per motivi diversi da quelli per cui si ricorre contro il verbale o l’ordinanza-ingiunzione;
- dichiarazione dell’opponente di residenza od elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il Giudice adito;
- ,firma del ricorrente (o di suo procuratore speciale);
- eventuale richiesta di disporre la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato o delle relative sanzioni accessorie.

Presentazione del ricorso di opposizione
Il ricorso può essere presentato al Giudice di Pace competente per il luogo in cui è stato commesso l’illecito amministrativo, alternativamente, in due modi:
- mediante deposito presso la Cancelleria del Giudice di Pace adito, che ne rilascia copia per ricevuta;
- con spedizione in plico postale raccomandato diretto alla Cancelleria del Giudice di Pace adito.
L’opponente può presentare ricorso personalmente od a mezzo procuratore; non è prevista l’assistenza di un legale, anche se in molti casi è consigliabile.
Nel caso di ricorso avverso il verbale non è più richiesto il versamento di una cauzione (pari alla metà del massimo edittale) a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
E’ sempre obbligatorio allegare al ricorso una copia del verbale da cui risulti chiaramente la data di contestazione o notificazione. Infatti spetta sempre all’opponente, attraverso l’allegazione della prova della data in cui è avvenuta la notificazione, la dimostrazione del rispetto del termine per la presentazione del ricorso.

Possibilità di sospendere provvisoriamente l’applicazione delle sanzioni accessorie
La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, salvo che il Giudice, su richiesta dell’opponente, non disponga diversamente.
Infatti, se ricorrono gravi motivi ed è rilevabile, senza anticipare una valutazione del merito, la fondatezza delle ragioni dell’opposizione proposta dal ricorrente, il Giudice di Pace può disporre, con ordinanza inoppugnabile, la sospensione dell’applicazione delle sanzioni principali ed accessorie già irrogate fino alla decisione nel merito dell’opposizione. Al procedimento di sospensione dell’applicazione delle sanzioni accessorie si applicano, in quanto compatibili, le regole del processo civile finalizzato all’adozione di misure cautelari.

PROCEDIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Il giudizio d’opposizione costituisce un ordinario processo di cognizione, piena ed esaustiva, a rito speciale, con un procedimento agile e particolarmente snello ed ha per oggetto l’atto amministrativo con il quale un organo di polizia stradale od il Prefetto hanno applicato una sanzione amministrativa.

Valutazione preliminare dell’ammissibilità del ricorso
Il Giudice, ricevuto il ricorso ed acquisita copia del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione, compie una prima verifica formale del ricorso stesso per vagliarne l’ammissibilità processuale; l’esame preliminare ha una duplice possibilità:
dichiarare inammissibile il ricorso con ordinanza, perché:
presentato oltre i termini previsti o da persona non legittimata;
notificato a soggetto non legittimato o carente di uno di quegli elementi sopra indicati come indispensabili per la sua valida compilazione;
presentato dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta o dopo aver presentato un ricorso al Prefetto;
dichiarare ammissibile il ricorso, fissando contemporaneamente la data dell’udienza di comparizione con ordinanza in calce al ricorso.

Costituzione del contraddittorio tra le parti e deposito degli atti
Se il ricorso è stato tempestivamente proposto ed è ritenuto ammissibile il Giudice di Pace, entro 5 giorni dal suo deposito in Cancelleria, emana un decreto, che fissa l’udienza di comparizione e determina l’acquisizione degli atti necessari.
Tra il giorno della notificazione della citazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere almeno 60 giorni se la notificazione avviene in Italia e 120 se all’estero.
Il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione è notificato alle parti nei successivi 20 giorni a cura della Cancelleria del Giudice.
Il legittimato passivo del giudizio (cioè il Ministero dell’Interno, il Prefetto e/o quello della diversa Amministrazione non statale da cui dipende l’agente accertatore) sono obbligati a presentare, almeno 10 giorni prima dell’udienza nella Cancelleria del Giudice, copia del verbale dell’organo di polizia stradale, che ha compiuto l’accertamento, nonché elementi di prova dell’avvenuta contestazione o notificazione dell’infrazione; ciò consente a chi ha effettuato il ricorso di documentarsi adeguatamente.

Mancata presentazione dell’opponente alla prima udienza
Se alla prima udienza l’opponente od il suo procuratore non si presentano, senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice convalida il verbale o l’ordinanza-ingiunzione opposti, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione.
L’effetto, tuttavia, non è automatico. Infatti se, a fronte dell’ingiustificata mancanza dell’opponente (o del suo procuratore):
il Giudice rileva un’omissione corrispondente dell’Amministrazione legittimata passiva, che non si è costituita o non ha presentato la documentazione richiesta per legittimare la pretesa sanzionatoria, oppure l’illegittimità del provvedimento risulta evidente già dalla documentazione allegata dall’opponente,
il Giudice di Pace non pronuncia l’ordinanza di convalida del verbale, ma prosegue nel giudizio, fissando un’altra udienza.
In nessuna caso, tuttavia, l’effetto automatico della conferma può essere interpretato nel senso opposto, cioè di accoglimento dell’opposizione, senza valutazione di merito, qualora l’Amministrazione legittimata passiva non si sia costituita.

Poteri istruttori del Giudice
Il Giudice di Pace ha poteri istruttori molto ampi. Infatti, su richiesta delle parti od anche d’ufficio, ha la possibilità (con ordinanza) di acquisire documentazione probatoria di ogni tipo, di citare ed ascoltare testimoni senza particolari formalità.
L’unico limite alle acquisizioni di prove d’ufficio sembra essere costituito, come si è detto, dalla necessità che le prove stesse siano funzionali a verificare l’esistenza dei vizi, che sono stati eccepiti dall’opponente nel ricorso o comunque precisati nel giudizio.
Anche a fronte dell’acquisizione di prove in modo viziato, tuttavia, la particolare natura del procedimento esclude che si verifichino nullità assolute, perché i vizi di acquisizione possono essere sempre sanati durante il giudizio.

Partecipazione delle parti alle udienze e poteri istruttori
Durante tutto il procedimento sia l’opponente, sia il legittimato passivo possono stare in giudizio personalmente, cioè senza necessità di difensore, oppure avvalersi di un legale, che li sostituisce alle udienze.
L’Amministrazione legittimata passiva può naturalmente avvalersi di uno o più funzionari delegati, che la rappresentino.
Non è obbligatorio l’intervento dell’agente di polizia, che ha accertato o verbalizzato l’infrazione, anche se, spesso, viene citato dal Giudice per avere maggiori ragguagli sul fatto.

Formazione della prova in dibattimento
La legge impone che il Giudice si pronunci per l’accoglimento totale dell’opposizione tutte le volte che non vi sono sufficienti prove della responsabilità dell’opponente.
L’onere di provare l’esistenza del fatto illecito e la colpevolezza del trasgressore o la responsabilità dell’obbligato in solido spettano, perciò, all’organo di polizia stradale, che ha redatto il verbale ed all’Amministrazione, legittimata passiva nel giudizio.
Tuttavia, pur con gli inevitabili limiti connessi all’applicazione del principio sopra enunciato, il verbale di contestazione assume, nel giudizio di opposizione, il valore di prova privilegiata da cui può fondarsi la dimostrazione dell’esistenza del fatto illecito contestato. Nonostante il valore di atto pubblico riconosciuto al verbale di accertamento nella sua valutazione il Giudice può confutare la ricostruzione dei fatti fornita dagli accertatori qualora l’accertamento sia avvenuto in condizioni, che possano dar luogo ad un’erronea rappresentazione della realtà. Per confutare tale erronea rappresentazione non è necessaria la presentazione di querela di falso.
La Pubblica Amministrazione, legittimata passiva, per adempiere a tale onere può introdurre nel giudizio documenti esplicativi dell’attività di accertamento, ma non può integrare una motivazione carente nel verbale.

DECISIONE DEL RICORSO ED ESITI
Se l’opponente si presenta ed il contraddittorio è regolarmente instaurato, il corso normale del giudizio si articola in una o più udienze (dibattimento) necessarie alla valutazione degli atti e dei fatti, a conclusione delle quali il Giudice provvede all’emissione della sentenza.
Infatti, completata l’istruttoria ed acquisiti tutti gli elementi necessari, il Giudice procede alla discussione della causa, invitando le parti a precisare le loro conclusioni nella stessa udienza; a questo punto egli può:
- pronunciare immediatamente la sentenza, leggendone il dispositivo ed eventualmente redigendo, leggendo e depositando in Cancelleria (contestualmente) anche la relativa motivazione;
- fissare una nuova udienza, su richiesta delle parti, concedendo loro un termine non superiore a 10 giorni per presentare in Cancelleria note difensive.
Alla successiva udienza consentirà la discussione e pronuncerà sentenza come più sopra indicato.

Possibili contenuti della sentenza
Dopo il dibattimento e la precisazione delle conclusioni delle parti il giudizio si conclude con una sentenza, che può avere diversi contenuti, quali:
- sentenza di rigetto dell’opposizione quando il Giudice valuta l’infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente: in questo caso il ricorrente è tenuto al pagamento di tutte le spese processuali;
- sentenza di accoglimento, che può essere parziale, totale o semplicemente modificativa dell’entità della sanzione applicata.

Valutazione della sanzione da parte del Giudice in caso di rigetto dell’opposizione
Se l’opposizione viene respinta (perciò è confermato l’accertamento dell’illecito), per la determinazione dell’entità della sanzione principale il Giudice non è vincolato al limite prefissato da parte dell’organo accertatore né, se il ricorso è presentato avverso l’ordinanza-ingiunzione, al limite determinato dal Prefetto con lo stesso atto.
Questo principio, sancito più volte dalla Corte Costituzionale, ha un’importante conseguenza: la sanzione pecuniaria può essere fissata dal Giudice anche in misura pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta.
Se invece il Giudice, rigettando il ricorso, non ha determinato nella sentenza la sanzione applicabile, il ricorrente è tenuto a pagare:
- la somma richiesta a seguito dell’iscrizione a ruolo del verbale (metà del massimo edittale, cioè circa il doppio della cifra iniziale, più le spese di accertamento, di notificazione e processuali);
- la somma richiesta dall’ordinanza-ingiunzione, più le spese processuali, se il ricorso era stato presentato avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto.
Il Giudice di Pace può, inoltre, disporre la rateizzazione del pagamento della sanzione.

Esecuzione della sentenza di rigetto dell’opposizione
La sentenza di rigetto del ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal Giudice. La relativa somma può essere riscossa, ai sensi dell’art. 27 della L. 24/11/1981, n°. 689, dall’ufficio o comando da cui dipende l’organo di polizia stradale, che aveva compiuto l’accertamento.
Tali uffici, pertanto, sono incaricati, direttamente dal Giudice di Pace, dell’esecuzione della sentenza e della riscossione coatta mediante ruolo esattoriale, se necessario.

Spese di giudizio e risarcimento dei danni
Se il ricorso è respinto, il Giudice condanna l’opponente al pagamento delle spese processuali, che possono essere riscosse coattivamente dall’Amministrazione procedente.
Se il ricorso è accolto, invece, il Giudice può condannare l’Amministrazione legittimata al pagamento delle spese processuali sostenute ovvero, se ricorrono giusti motivi, può compensarle fra le parti.
Il Giudice di Pace, invece, con la stessa sentenza di accoglimento dell’opposizione non può liquidare gli eventuali danni, che l’applicazione del provvedimento impugnato, anche provvisoria, ha arrecato al ricorrente.
Per ottenere il risarcimento di tali danni, infatti, l’opponente deve agire in separato giudizio, secondo le forme ordinarie del rito civile.

Rimedi contro la sentenza del Giudice di Pace
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale Civile competente per territorio [Tribunale Civile di VIGEVANO (PV)].

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma indicata nel verbale, oltre alle spese di procedimento.
Il pagamento deve essere effettuato unicamente mediante versamento sul Conto Corrente Postale n°. 83046565 intestato a “MAGGIOLI TRIBUTI SPA – COMUNE DI CILAVEGNA – POLIZIA LOCALE”.

Istruzione per l’uso dei bollettini
Quando il verbale viene notificato per posta il trasgressore trova allegati due bollettini.

Deve essere utilizzato il bollettino 1 nei seguenti casi:
- quando la notifica dell’atto è avvenuta presso la residenza del destinatario;
- quando la notifica dell’atto è avvenuta presso l’Ufficio Postale e quest’ultimo non ha ancora provveduto ad inviare al destinatario della notifica la “comunicazione di avvenuto deposito” con un’ulteriore raccomandata.
Deve essere utilizzato il bollettino 2 nei seguenti casi:
- quando la notifica dell’atto è avvenuta presso l’Ufficio Postale e quest’ultimo ha già provveduto ad inviare al destinatario della notifica la “comunicazione di avvenuto deposito” con un’ulteriore raccomandata.

MODALITA’ DI RICORSO
Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), l’interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:
- indirizzato al Prefetto di PAVIA, da presentarsi al SERVIZIO POLIZIA LOCALE del COMUNE di CILAVEGNA (PV) ovvero da inviarsi agli stessi a mezzo lettera raccomandata con a. r.. Il Prefetto, se riterrà fondato l’accertamento, emetterà ordinanza, ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale (circa il doppio della somma iniziale) per ogni singola violazione (artt. 203 e 204 del Codice della Strada);
- indirizzato al Giudice di Pace (piazza Guida, 9/11 – tel. n°. 038498402 – fax n°. 038492601) di MORTARA (PV). Il ricorso può essere depositato presso la Cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso a mezzo lettera raccomandata con a. r. (art. 204-bis del Codice della Strada).
Le modalità di presentazione del ricorso e le relative fasi successive sono ampiamente descritte più sotto.
Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e le spese di procedimento.