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Articolo 1 (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 Aprile 1927, n. 593)
L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonchè delle ordinanze delle autorità; presa soccorso nel casodi pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorità di pubblica sicurezza è Provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà.
Articolo 2 (art. 2 T.U. 1926)
Il Prefetto nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimentiindispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministero per l'interno. |
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Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS
(RD 18 Giugno 1931, n. 773 TULPS pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 giugno 1931 n. 146) |
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